Le regole sulla pubblicità dei prodotti finanziari sono scritte per giuristi e ordinate per norma. Qui sono ordinate per progetto: campagna, sito, social. Con la checklist da chiudere prima della messa in produzione.
Di Ludovico Pincini, Creative Director di Creative Bulls. Aggiornato al 27 settembre 2026.
Chi lavora nel marketing di una banca, di una SGR o di una fintech si trova davanti a un problema che i contenuti disponibili non risolvono. Le regole sulle comunicazioni promozionali di prodotti finanziari esistono, sono pubbliche e sono scritte bene, ma sono scritte per giuristi e organizzate per fonte normativa: una direttiva, un regolamento, un articolo. Nessuno arriva a questo problema partendo da una direttiva. Ci si arriva partendo da una campagna che deve uscire, da un sito che deve andare online, da un piano editoriale che deve essere approvato. Questa guida ribalta l’ordine: parte dal progetto e arriva alla norma, con il metodo che usiamo come marketing agency for finance dentro i perimetri fissati dalle funzioni compliance dei clienti.
In breve
- Due requisiti attraversano ogni regime: le comunicazioni devono essere corrette, chiare e non fuorvianti, e riconoscibili come comunicazioni di marketing (MiFID II, art. 24; Regolamento Intermediari Consob, art. 36).
- La prima domanda non riguarda il messaggio ma il prodotto: è il prodotto a determinare l’autorità competente e quindi gli obblighi.
- I vincoli si organizzano per progetto, non per norma: una campagna, un sito per investitori e un piano social portano vincoli diversi.
- Dal 1 gennaio 2026 la documentazione pubblicitaria delle offerte con prospetto si trasmette alla Consob solo tramite DePub.
- Sui social il disclaimer non basta: conta come il contenuto è costruito. La compliance va coinvolta all’inizio, con un perimetro, e alla fine, con una validazione.
Che cosa sono le comunicazioni promozionali di prodotti finanziari
Una comunicazione promozionale di un prodotto finanziario è qualsiasi messaggio destinato a sollecitarne l’acquisto o la sottoscrizione, indipendentemente dal mezzo utilizzato. La direttiva 2014/65/UE (MiFID II), all’articolo 24, paragrafo 3, richiede che tutte le informazioni rivolte a clienti effettivi o potenziali, comprese le comunicazioni di marketing, siano corrette, chiare e non fuorvianti, e che le comunicazioni di marketing siano chiaramente identificabili come tali. Lo stesso principio è recepito dall’articolo 36 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.
Questi due requisiti, correttezza sostanziale e riconoscibilità formale, sono la costante che attraversa ogni regime successivo. Cambiano il prodotto, l’autorità e il canale, ma quei due requisiti restano.
L’articolo 36 del Regolamento Intermediari non esaurisce la disciplina: rinvia agli articoli da 44 a 52 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, che dettagliano i requisiti delle informazioni e delle comunicazioni di marketing. L’articolo 44 di quel regolamento è il riferimento operativo più utile, perché stabilisce anche quando un contenuto che non soddisfa i requisiti della ricerca in materia di investimenti deve essere trattato e identificato come comunicazione di marketing.
Una precisazione utile prima di procedere. La definizione di offerta al pubblico, contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera t) del d.lgs. 58/1998 (TUF), è ampia e non dipende dal formato: comprende ogni comunicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti informazioni sufficienti a mettere un investitore in condizione di decidere. Un contenuto che non era stato pensato come offerta può ricadere nella disciplina per il modo in cui è costruito.
Chi vigila sulla pubblicità dei prodotti finanziari in Italia
In Italia non esiste un’autorità unica per la pubblicità finanziaria. La Consob vigila su strumenti e prodotti finanziari ai sensi del d.lgs. 58/1998 (TUF), l’IVASS sui prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 182 del d.lgs. 209/2005, la Banca d’Italia sui prodotti bancari e sul credito attraverso le Disposizioni di trasparenza aggiornate al 26 marzo 2025, l’AGCM su ogni pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 206/2005.
La conseguenza pratica è che la prima domanda da porsi non riguarda il messaggio, riguarda il prodotto. È il prodotto a determinare quale autorità è competente, e quindi quali obblighi si applicano.
| Prodotto o servizio | Autorità competente | Riferimento principale |
|---|---|---|
| Strumenti e prodotti finanziari, servizi di investimento | Consob | d.lgs. 58/1998 (TUF); Regolamento Intermediari n. 20307/2018; Regolamento Emittenti n. 11971/1999 |
| Prodotti assicurativi e prodotti di investimento assicurativi | IVASS | art. 182 d.lgs. 209/2005; Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, artt. 30, 31 e 32 |
| Prodotti bancari, conti, credito e finanziamenti | Banca d’Italia | Disposizioni su trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, aggiornamento del 26 marzo 2025 |
| Cripto-attività | Consob e Banca d’Italia | Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), artt. 6 e 7; d.lgs. 129/2024 |
| Qualsiasi prodotto, sul piano delle pratiche commerciali | AGCM | d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), artt. 20, 21 e 22 |
A queste si aggiunge un livello non statale ma vincolante per chi vi aderisce: il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, il cui articolo 27 riguarda specificamente le operazioni finanziarie e richiede informazioni chiare ed esaurienti sul soggetto proponente, sulle condizioni dell’operazione e sui rischi connessi. Non è legge dello Stato: vincola gli aderenti al sistema autodisciplinare, e questa distinzione va tenuta presente quando si valuta il perimetro applicabile.
Le competenze si sovrappongono più spesso di quanto si pensi. I due provvedimenti AGCM più significativi degli ultimi anni in materia riguardano operatori vigilati anche da altre autorità: nel procedimento PS12313, comunicato il 17 luglio 2023, l’AGCM ha sanzionato eToro (Europe) Ltd per 1.300.000 euro in relazione a messaggi sull’assenza di commissioni; nel procedimento PS12974, provvedimento n. 31910 del 2 aprile 2026, ha adottato nei confronti del gruppo Revolut sanzioni per oltre 11 milioni di euro, di cui 5 milioni relativi alla parte sugli investimenti, contestando l’omissione di informazioni sui costi già nella fase di primo aggancio pubblicitario. Su quest’ultimo procedimento la società ha annunciato ricorso: non è definitivo, e va citato come tale.
Perché i vincoli si organizzano per progetto e non per norma
La letteratura disponibile su questa materia è organizzata per fonte. Esiste l’articolo su MiFID II, quello su MiCAR, quello sul Regolamento Emittenti. È un ordine corretto per chi studia il diritto e inservibile per chi produce comunicazione, perché il vincolo che conta cambia a seconda di che cosa si sta costruendo, non a seconda di quale norma si stia leggendo.
Nella nostra esperienza su progetti verticali nel settore finanziario, i vincoli che incidono davvero sulle scelte si presentano in tre famiglie ricorrenti, e ciascuna corrisponde a un tipo di artefatto.
- Una campagna pubblicitaria porta vincoli sul messaggio: che cosa si può promettere, quali dati si possono mostrare, quali avvertenze devono comparire.
- Un sito o un’area riservata destinata a investitori porta vincoli di accesso: chi può vedere che cosa, e come si accerta che chi guarda appartenga alla categoria giusta.
- Un piano editoriale social porta vincoli di qualificazione del contenuto: quando un post smette di essere comunicazione e diventa qualcos’altro agli occhi della normativa.
Sono vincoli diversi, con basi normative diverse, che si presentano in momenti diversi del progetto. Un contenuto organizzato per norma li mescola tutti; un contenuto organizzato per progetto li separa. Le sezioni che seguono adottano il secondo ordine.
C’è anche una ragione più concreta. La stessa norma non produce sempre la stessa risposta: a parità di quadro normativo, l’interpretazione delle funzioni compliance varia da azienda ad azienda, e alcune adottano posizioni più prudenti di altre. È un’osservazione ricorrente, non una misurazione. La conseguenza operativa però è precisa: il fatto che un’impostazione sia stata approvata in un’organizzazione non consente di darla per acquisita in un’altra.
Campagna pubblicitaria: il messaggio, l'avvertenza e il deposito
Chi diffonde in Italia un annuncio pubblicitario relativo a un’offerta per la quale è o sarà pubblicato un prospetto deve trasmettere la documentazione pubblicitaria alla Consob contestualmente alla diffusione, ai sensi dell’articolo 101 del TUF e dell’articolo 34-octies del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999. Dal 1 gennaio 2026 la trasmissione avviene esclusivamente attraverso l’interfaccia web DePub, chiuso il 31 dicembre 2025 il periodo transitorio durante il quale erano ammessi altri canali.
Questo è il primo punto che sfugge quasi sempre a chi pianifica una campagna: esiste un adempimento con una tempistica agganciata alla diffusione, e dal 2026 esiste un unico canale per assolverlo. Non è un passaggio da scoprire il giorno del lancio.
Sul contenuto del messaggio, il Regolamento Emittenti pone tre obblighi che incidono direttamente sulla creatività.
- L’avvertenza. L’articolo 34-octies richiede che ogni annuncio pubblicitario rechi, con modalità tali da garantirne immediata e agevole percezione, l’avvertenza “prima dell’adesione leggere il prospetto”. La formula è testuale e il requisito di percezione immediata è sostanziale: incide su corpo tipografico, contrasto e posizione, non solo sulla presenza. Sul trattamento grafico di avvertenze e informative abbiamo scritto un articolo dedicato al graphic design dei documenti finanziari.
- L’indicazione del prospetto. L’annuncio deve menzionare che un prospetto è stato o sarà pubblicato e indicare dove il pubblico può procurarselo o consultarlo.
- Le fonti dei dati. L’articolo 34-novies impone che ogni annuncio che riporti risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o che vi faccia riferimento, ne indichi le fonti.
Il terzo obbligo è quello che nella pratica cambia di più il lavoro di chi scrive. Un dato usato come prova in un headline richiede una fonte citabile in pagina, e questo va deciso quando si costruisce il messaggio, non quando si impagina.
Va segnalata una distinzione che il quadro rende meno lineare di quanto sembri. L’articolo 101, comma 3 del TUF esclude gli OICR aperti dalla potestà regolamentare della Consob sui criteri di svolgimento dell’attività pubblicitaria. Per quei prodotti i criteri discendono direttamente dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi, che richiede comunicazioni di marketing identificabili come tali e la descrizione di rischi e benefici con pari evidenza, e dagli Orientamenti ESMA sulle comunicazioni di marketing (rif. ESMA34-45-1272), applicabili dal 2 febbraio 2022. Gli orientamenti sono atti di vigilanza, non norme primarie, e questa differenza di rango conta quando si discute il perimetro con la funzione compliance.
Un’ultima nota di prassi, utile in fase di pianificazione. Nei progetti in cui abbiamo lavorato con funzioni compliance strutturate, la variabile che allunga i tempi non è quasi mai il messaggio: è l’avvertenza. La discussione si concentra su quale corredo informativo sia appropriato al caso specifico, e quel corredo cambia in base al pubblico a cui la comunicazione è destinata. Impostarlo all’inizio, invece di ricavarlo alla fine, è la singola scelta organizzativa che incide di più sui tempi di uscita.
Sito e materiali per investitori: il gate di qualificazione
Il filtro che chiede di dichiararsi investitore professionale prima di accedere a un sito non è una cautela facoltativa. L’articolo 43, comma 3, lettera g) del TUF impone al gestore di indicare alla Consob, nella notifica che precede la commercializzazione di un FIA riservato, le modalità stabilite per impedire che le quote o le azioni siano commercializzate a investitori al dettaglio. Il gate è una di quelle modalità.
Questa è la parte che nella prassi progettuale viene sistematicamente sottovalutata. Se il filtro all’ingresso è una delle modalità con cui si assolve un obbligo dichiarato all’autorità di vigilanza, allora la sua qualità di esecuzione non è una questione estetica. Un presidio eseguito male è un presidio dichiarato male.
La conseguenza sul progetto è duplice e va distinta con cura, perché i due casi hanno costi molto diversi.
Nel caso ordinario il gate è una porta, non un’architettura. Il filtro precede l’accesso, e una volta superato il sito resta quello che sarebbe stato comunque. L’impatto è sull’attrito e sulla prima impressione, non sulla struttura dei contenuti. È però una prima impressione che nessuno ha scelto: chi arriva incontra un modulo prima di qualsiasi elemento di identità, e in molti casi quel modulo è di fatto il biglietto da visita del sito. Di come si progetta quella schermata parliamo nell’articolo sul content design nei prodotti finanziari.
Nel caso di organizzazioni più strutturate il gate diventa architettura. Quando la scelta è di differenziare i contenuti per categoria di investitore, la qualificazione all’ingresso genera percorsi distinti, e la mappa dei contenuti si articola di conseguenza. È una decisione che va presa prima della progettazione, non dopo, perché cambia il numero di pagine, la navigazione e ciò che è utilizzabile in campagna.
Al filtro per tipologia di investitore si affianca spesso un filtro per paese, che ha origine diversa: dipende dagli Stati in cui il prodotto è stato notificato e ammesso alla commercializzazione. I due filtri rispondono a domande differenti e non vanno confusi in un unico modulo indifferenziato.
Social, LinkedIn e finfluencer: perché il disclaimer non basta
Un disclaimer non sana un contenuto promozionale mal costruito. Nella scheda informativa pubblicata da ESMA e Consob il 9 gennaio 2026 si chiarisce che formule come la dichiarazione di non voler fornire consulenza in materia di investimenti non offrono protezione quando il contenuto integra una raccomandazione. In quel caso si applicano gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 596/2014 (MAR), che impongono presentazione obiettiva e trasparenza degli interessi.
La stessa scheda usa una formulazione che vale la pena riportare per come inquadra il problema: Promuovere un prodotto o un servizio finanziario non è come promuovere scarpe o orologi
. Sulla trasparenza dei rapporti economici l’indicazione è altrettanto netta: non basta un carattere di corpo ridotto e non basta un hashtag, servono parole esplicite che qualifichino il contenuto come pubblicità, collaborazione a pagamento o contenuto sponsorizzato.
Il punto di attenzione più rilevante riguarda la qualificazione del contenuto. Con il Richiamo di attenzione n. 2 del 6 giugno 2025 la Consob ha segnalato che l’attività dei finfluencer può rientrare nella definizione di raccomandazione in materia di investimenti prevista dall’articolo 3, numero 35, del regolamento (UE) 596/2014, con conseguente applicazione della relativa disciplina. La soglia non dipende dall’intenzione di chi pubblica, ma da come il contenuto è costruito.
Sull’efficacia reale dei marcatori promozionali esiste ora anche un elemento di ricerca. Nel Quaderno FinTech n. 18, “La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale”, pubblicato dalla Consob il 17 giugno 2026, si osserva che la presenza di marcatori come gli hashtag di segnalazione pubblicitaria non garantisce che l’utente li percepisca e li comprenda. Il documento è un contributo di ricerca e le opinioni ivi espresse non impegnano l’Istituto: non ha valore normativo, ma è un indicatore utile della direzione dell’attenzione del regolatore.
La conseguenza operativa per chi costruisce un piano editoriale è che la scelta di chi firma un contenuto e la qualificazione della sua natura promozionale sono decisioni da prendere nel piano, non da aggiungere in fase di pubblicazione. Come impostiamo quel piano, rubrica per rubrica, lo raccontiamo nell’articolo su LinkedIn per aziende finanziarie.
Quando coinvolgere la compliance, e che cosa chiederle
La sequenza che funziona meglio, nella nostra esperienza su progetti nel settore, è la seguente: chiedere i vincoli di alto livello prima di iniziare, produrre restando dentro quel perimetro, e riservare alla funzione compliance un passaggio formale di validazione sull’output completo. Il primo passaggio serve a definire il campo, l’ultimo a formalizzare. Il vantaggio rispetto al modello più diffuso, in cui la compliance vede la campagna solo quando è già prodotta, è che le correzioni non arrivano su artefatti finiti.
Non esiste una lista di domande valida per ogni progetto, perché i vincoli cambiano con il segmento e con il tipo di artefatto. Le domande che conviene porre nel primo passaggio, però, sono ricostruibili a partire da quanto visto sopra.
- Di quale prodotto stiamo parlando, e quindi quale autorità è competente.
- Esiste un prospetto o una documentazione d’offerta a cui l’annuncio deve rinviare, e quali avvertenze ne conseguono.
- A quale categoria di investitori è destinata la comunicazione, e se serve un presidio di accesso.
- Quali dati e quali risultati possono essere mostrati, e con quale corredo informativo.
- In quali paesi il prodotto è commercializzabile.
- Chi, dal lato del cliente, valida formalmente e in quale momento.
L’ultima domanda è la più importante e la più spesso trascurata, soprattutto quando l’interlocutore è un’organizzazione giovane in cui una funzione compliance strutturata non esiste ancora. In quei casi il vuoto non si colma per analogia. Un’agenzia può mettere a disposizione competenza di settore, segnalare quali aspetti richiedono un approfondimento normativo e porre le domande che una funzione compliance porrebbe. Non può però sostituirsi alla validazione: la responsabilità dell’ultima parola resta al soggetto vigilato, ed è opportuno che questo sia esplicito prima dell’inizio del progetto, non dopo.
Vale infine una precisazione sulla manutenzione. I testi delle avvertenze e dei disclaimer sono documenti di competenza della funzione compliance, che li aggiorna quando il quadro normativo cambia. Chi si occupa di design e comunicazione presidia l’aggiornamento delle esecuzioni, non quello dei testi. Confondere i due piani è un rischio concreto, perché genera l’aspettativa che qualcuno stia monitorando una materia che invece nessuno sta monitorando.
Due casi con regole proprie: cripto-attività e claim ESG
Due materie hanno regole proprie che si sommano a quelle generali. Per le cripto-attività il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) richiede agli articoli 6 e 7 che le comunicazioni di marketing siano corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con il white paper. Per i fondi che usano termini ESG nella denominazione, gli Orientamenti ESMA si applicano dal 21 novembre 2024 ai fondi nuovi e dal 21 maggio 2025 a quelli preesistenti.
Cripto-attività. Il regime MiCAR è stato attuato in Italia con il d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2024, che designa Consob e Banca d’Italia come autorità competenti. Il punto che riguarda direttamente chi produce comunicazione è che le autorità possono intervenire sulle comunicazioni di marketing, chiedendone la modifica o disponendone la sospensione o il divieto. La coerenza con il white paper è un vincolo sostanziale, non formale: rende il documento tecnico un riferimento che il marketing deve conoscere prima di scrivere. A questo tema dedicheremo un articolo autonomo.
Claim ESG. Gli Orientamenti ESMA sull’uso di termini legati a sostenibilità e ESG nelle denominazioni dei fondi introducono soglie e criteri di esclusione che condizionano la possibilità stessa di usare certe parole nel nome di un prodotto. Consob si è conformata con avviso del 29 ottobre 2024 e la Banca d’Italia con nota del 30 ottobre 2024. Sul piano dei claim ambientali si aggiunge il livello del Codice del Consumo, presidiato dall’AGCM, e il quadro europeo del regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), la cui revisione è in negoziato. Cosa è successo ai nomi dei fondi con la prima ondata di rinominazioni, e cosa cambierà con la seconda, lo raccontiamo nell’articolo sul naming dei fondi ESG dopo le regole europee.
Su entrambe le materie questa guida si ferma al perimetro: sono temi che meritano una trattazione autonoma.
La checklist prima della messa in produzione
Nove verifiche, nell’ordine in cui vanno fatte. Le prime due determinano tutte le altre.
| # | Verifica | Perché |
|---|---|---|
| 1 | Identificare il prodotto e l’autorità competente | Determina l’intero corredo di obblighi applicabili |
| 2 | Verificare se esiste un prospetto o documentazione d’offerta | Fa scattare avvertenza obbligatoria e obbligo di rinvio |
| 3 | Verificare l’obbligo di trasmissione della documentazione pubblicitaria | Dal 1 gennaio 2026 il canale è esclusivamente DePub |
| 4 | Controllare che ogni dato citato abbia una fonte indicata in pagina | Art. 34-novies del Regolamento Emittenti |
| 5 | Definire la categoria di investitori destinataria | Determina se serve un presidio di accesso e quale corredo informativo |
| 6 | Verificare i paesi di commercializzazione ammessi | Condiziona targeting, lingue e filtri geografici |
| 7 | Qualificare la natura promozionale dei contenuti social | Marcatori espliciti; il disclaimer non è sufficiente |
| 8 | Verificare se si applicano regimi speciali (MiCAR, claim ESG) | Si sommano alla disciplina generale |
| 9 | Stabilire chi valida formalmente e in quale momento | La responsabilità dell’ultima parola resta al soggetto vigilato |
Nota sulle date e sul rango delle fonti
Regola di legge e prassi non sono la stessa cosa. In questa guida sono citate norme primarie (TUF, MiFID II, MiCAR), norme secondarie (Regolamento Intermediari, Regolamento Emittenti, Regolamento IVASS), orientamenti di vigilanza (ESMA), documenti di ricerca (Quaderno FinTech Consob) e regole autodisciplinari (Codice IAP). Hanno rango e forza vincolante diversi. Il documento Consob del 2011 spesso richiamato come decalogo della pubblicità finanziaria, in particolare, riguarda uno specifico ambito di prodotti e ha oltre un decennio: non è una regola generale attuale.
Le date confermate non vanno confuse con quelle attese. I calendari regolamentari slittano con frequenza. Le date indicate in questa pagina si riferiscono a provvedimenti già adottati e pubblicati alla data di aggiornamento indicata in apertura. La revisione di MiFID II nota come Retail Investment Strategy, in via di adozione definitiva nell’autunno 2026, introdurrà regole specifiche sulle comunicazioni di marketing: ne scriveremo a pubblicazione avvenuta, e questa pagina verrà aggiornata.
Domande frequenti
Chi vigila sulla pubblicità dei prodotti finanziari in Italia?
Dipende dal prodotto: la Consob su strumenti e prodotti finanziari (TUF), l’IVASS sui prodotti assicurativi (art. 182 d.lgs. 209/2005), la Banca d’Italia su prodotti bancari e credito (Disposizioni di trasparenza), l’AGCM su ogni pratica commerciale scorretta (Codice del Consumo). Per le cripto-attività, Consob e Banca d’Italia in base a MiCAR.
Che cos’è il DePub della Consob?
È l’interfaccia web attraverso cui, dal 1 gennaio 2026, si trasmette alla Consob la documentazione pubblicitaria relativa alle offerte per le quali è o sarà pubblicato un prospetto, contestualmente alla diffusione, come previsto dall’articolo 101 del TUF e dall’articolo 34-octies del Regolamento Emittenti. Il periodo transitorio si è chiuso il 31 dicembre 2025.
Quale avvertenza deve contenere un annuncio pubblicitario con prospetto?
L’articolo 34-octies del Regolamento Emittenti richiede l’avvertenza “prima dell’adesione leggere il prospetto”, con modalità che ne garantiscano immediata e agevole percezione, più l’indicazione di dove il prospetto è reperibile. L’articolo 34-novies impone inoltre di indicare le fonti di ogni statistica o studio citato.
Un disclaimer basta per pubblicare contenuti finanziari sui social?
No. Secondo la scheda ESMA e Consob del 9 gennaio 2026, dichiarare di non fornire consulenza non protegge quando il contenuto integra una raccomandazione: contano la costruzione del contenuto e la qualificazione esplicita della sua natura promozionale, con parole chiare e non con un hashtag o un carattere ridotto.
Quando va coinvolta la compliance in una campagna?
All’inizio, per fissare i vincoli di alto livello (prodotto, autorità, avvertenze, destinatari, paesi), e alla fine, per una validazione formale dell’output completo. In mezzo la produzione si muove dentro quel perimetro. La responsabilità dell’ultima parola resta al soggetto vigilato.
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Questo contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di aggiornamento indicata in apertura. Non costituisce consulenza legale, né consulenza in materia di investimenti, né sollecitazione all’investimento. La valutazione della conformità di una specifica comunicazione promozionale richiede l’esame del caso concreto da parte delle funzioni competenti del soggetto interessato e, ove necessario, di professionisti abilitati. I riferimenti normativi vanno verificati nella loro versione vigente sulle fonti ufficiali.